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Tracciabilità/Applicazioni

Linee guida Regolamento (CE) 178/2002

La recente normativa comunitaria relativa alla produzione, commercializzazione e controllo degli alimenti si pone come obiettivo l'aumento della sicurezza dei prodotti. In quest'ottica, assumono un ruolo centrale l'attribuzione agli operatori della responsabilità diretta della sicurezza dei prodotti e la rintracciabilità dei prodotti. Di qui l'esigenza di fornire agli operatori strumenti operativi per adeguare la propria attività ai nuovi provvedimenti. La Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano ha elaborato le Linee guida applicative per il Regolamento europeo 178/2002, al fine di favorire l'adozione e il rispetto delle prescrizioni relative alla rintracciabilità.
Queste Linee guida sono brevemente riassunte di seguito.

Linee guida applicative per il Regolamento 178/2002

Il Regolamento 178/2002 stabilisce che:

- gli operatori del settore alimentare e dei mangimi sono responsabili, ciascuno per la fase di propria competenza, della sicurezza dei prodotti;
- gli operatori devono garantire la rintracciabilità degli alimenti, dei mangimi e degli animali destinati alla produzione di alimenti e di ogni sostanza destinata o atta a far parte di un alimento o di un mangime.

Ogni operatore quindi, quando riceve un prodotto, deve essere in grado di indicare da quale soggetto o impresa l'abbia ricevuto; e quando cede un prodotto, a quale soggetto o impresa l'abbia ceduto; le imprese possono preparare dei sistemi di rintracciabilità interna, ai fini di evitare che in caso di rischio per i consumatori o gli animali, qualora non sia possibile identificare un prodotto (o un ingrediente o una materia prima impiegata), il ritiro venga a coinvolgere tutti i prodotti potenzialmente a rischio;

- gli alimenti e i mangimi devono essere identificati o provvisti di etichetta, che presenti informazioni atte ad agevolarne la rintracciabilità;
- le informazioni relative alla rintracciabilità devono essere conservate per un adeguato periodo di tempo, per essere messe a disposizione delle autorità competenti;

tali informazioni sono:

- natura e quantità della materia prima;
- nome e recapito dei fornitori;
- data di ricevimento della materia prima;
- natura e quantità dei prodotti posti in commercio;
- nome e recapito dei clienti;
- data di consegna dei prodotti.

la durata di tale periodo è indicata di seguito:

Prodotto

Periodo di conservazione della documentazione

Prodotti freschi (panetteria, pasticceria, frutta e verdura)

3 mesi

Prodotti deperibili con avvertenza "da consumarsi entro" (data di scadenza)

6 mesi successivi alla data di scadenza

Prodotti con avvertenza "da consumarsi preferibilmente entro" (termine minimo di conservazione, TMC)

12 mesi successivi al TMC

Prodotti privi di data di scadenza o TMC

2 anni successivi

- obblighi per l'operatore che non ritenga un prodotto conforme ai requisiti di sicurezza previsti dal Regolamento 178/2002;
- obblighi per gli operatori relativamente all'adozione di sistemi e procedure per la rintracciabilità;
- gli organi di controllo del Servizio sanitario nazionale possono verificare il rispetto degli obblighi relativi alla rintracciabilità;

In virtù di questa normativa si conferma la piena responsabilità dell'operatore dell'industria alimentare riguardo alla sicurezza dei propri prodotti: egli diviene la figura centrale della filiera, la cui sequenza non è altro che un'assunzione di responsabilità da parte dei singoli nei vari passaggi.
In aggiunta, la gestione della rintracciabilità è di tipo prettamente documentale, pertanto il controllo non si realizza attraverso operazioni manuali e le non conformità non sono da intendersi come deviazioni dai limiti critici, ma semplicemente come perdita della "traccia", ovvero dell'informazione relativa ad un determinato passaggio del processo produttivo.

Di recente, il quadro normativo sulla rintracciabilità degli alimenti è stato completato con la promulgazione del Decreto legislativo 190/2006, che regola la disciplina sanzionatoria per la violazione degli obblighi stabiliti dal Regolamento (CE) 178/2002.


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